SENTENZA N. 27
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promossi con quattro ordinanze del Pretore di Bologna del 30 novembre 1978 nei procedimenti civili vertenti tra Salvi Ionello, Zavalloni Guido ed altro, Santandrea Amilcare e Bartoli Silvano contro RAI ed INPS, iscritte ai nn. 116, 117, 118 e 119 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 1979. Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Prof. Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Gerardo Piciché per l'INPS e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con le quattro ordinanze in epigrafe il Pretore di Bologna ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui é scritto che: "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno". Le quattro ordinanze risultano emesse tutte in pari data (30 novembre 1978), con identico contenuto ed identica motivazione - sicché possono riunirsi e decidersi con unica sentenza - nel corso di altrettanti giudizi, promossi, rispettivamente, da Salvi Ionello (r.o. 116/1979), da Zavalloni Guido ed altro (r.o. 117/1979), da Santandrea Amilcare (r.o. 118/1979) e da Bartoli Silvano (r.o. 119/1979) nei confronti della Radio Audizioni Italiana (RAI) e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS.). I ricorrenti, premesso che erano dipendenti della RAI e che questa aveva omesso di versare i prescritti contributi, avevano convenuto in giudizio l'ente radio televisivo, chiedendo all'adito Pretore, fra l'altro, che questo fosse condannato a pagare all'INPS, a mente dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, l'importo corrispondente all'ammontare della riserva matematica necessaria a costituire a favore dei ricorrenti la prevista rendita vitalizia per periodi relativi alle asserite omissioni contributive. La RAI, costituitasi in giudizio, eccepiva che la norma citata non offre spazio per una condanna diretta del datore di lavoro ad accendere la richiesta rendita vitalizia, in quanto prevede solo la facoltà, non già l'obbligo, per il datore di lavoro, di avvalersi dell'istituto, al quale può in via alternativa ricorrere il lavoratore. Da parte sua, l'INPS contesta l'interpretazione che nell'ordinanza viene data alla norma e richiama all'uopo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Considerato in diritto
L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 dispone, rispettivamente, nel primo e nel quinto comma, che il datore di lavoro, qualora "abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione" può chiedere all'INPS di costituire" una rendita vitalizia" a favore del lavoratore, e che il lavoratore "può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro", ove questi non abbia provveduto alla costituzione della rendita, "salvo il diritto al risarcimento del danno". Ora - osserva il giudice a quo - "la soluzione svolta dal legislatore", cioè la possibilità per il lavoratore di surrogarsi al datore di lavoro inadempiente, "é gratuitamente pesante" per "la parte economicamente più debole", cioè per il lavoratore. Questi, infatti, si vedrà costretto a rinunciare al suo diritto, nel caso in cui non fosse in grado di effettuare i versamenti, "che sono molto spesso onerosi" e, nell'eventualità che li anticipi, potrà "agire solo successivamente in via di risarcimento danni", sicché "deve iniquamente accollarsi le conseguenze pregiudizievoli dell'omissione contributiva: che non dovrebbero mai, e comunque, neppure in via alternativa, essergli imputate, interessando le stesse un preciso obbligo del datore di lavoro".
Nonostante che l'ordinanza presenti qualche oscurità - oscillando la prospettazione tra la doglianza che il lavoratore deve anticipare i versamenti e quella che" una carente contribuzione" inciderebbe" apprezzabilmente su una differente quantificazione retributiva", la quale ne inficierebbe "la tipica struttura previdenziale" - la denunciata illegittimità costituzionale sembra farsi consistere nel rilievo che al lavoratore non sarebbe dato altro rimedio, che di chiedere il risarcimento del danno per i contributi versati in sostituzione del datore di lavoro. Senonché risulta di opposto avviso la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, la quale, non si presta alle censure di illegittimità costituzionale di cui alle ordinanze in epigrafe, avendo statuito, infatti - come osserva l'istituto previdenziale e contrariamente a quanto sembra ritenere il Pretore di Bologna - che ben può il lavoratore ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma necessaria alla costituzione della rendita vitalizia. La questione deve pertanto dichiararsi infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal Pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost., con quattro ordinanze emesse tutte il 30 novembre 1978 (r.o. nn. 116, 117, 118 e 119/1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.